Esenzione contributiva per i soci di Srl che non prestano attività

L’ordinanza 25341/2022 della Corte di cassazione conferma che non sono soggetti a contribuzione previdenziale i redditi di partecipazione nelle Srl quando il contribuente è semplicemente socio di capitale, senza alcun apporto di prestazione lavorativa.

 

Non rientrano nell’imponibile previdenziale i redditi di partecipazione nelle Srl in cui il contribuente occupa esclusivamente il ruolo di socio di capitale, senza alcun apporto di prestazione lavorativa. A stabilirlo, anzi, a ribadirlo, è l’ordinanza 25341/2022 della Corte di cassazione, la quale, tornando sul tema controverso della base di calcolo della contribuzione per lavoratori autonomi Inps (ovvero gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti), afferma l’assoluta liceità di escludere dalla formazione della base di computo per l’applicazione dell’aliquota contributiva i redditi da società di capitali (Srl) in assenza di attività lavorativa.

La Cassazione è ormai allineata da tempo (sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019 e n. 4180/2021), ma quel che conta è che pure l’Inps, dopo anni di dure battaglie legali con i contribuenti, ha corretto il tiro, già con la circolare 10 giugno 2021, n. 84, con la quale ha recepito le indicazioni arrivate dal ministero del Lavoro (nota 7476 del 16 luglio 2020), in base alle quali «devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa».

Viceversa, gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Testo unico delle imposte sui redditi tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto legge 384/1992, e quindi non fanno base imponibile ai fini previdenziali. Questo in linea generale.

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Dott. Cassetta Filippo