LEGGE DI BILANCIO 2026 – PRINCIPALI MISURE

Si illustrano le principali misurepreviste dalla L. 199/2025 (Legge di bilancio 2026).

ALIQUOTE IRPEF

Si interviene sulla lett. b), co. 1, art. 11, del Tuir, al fine di ridurre al 33% l’aliquota Irpef relativa al 2° scaglione di reddito:

SCAGLIONI DI REDDITO ALIQUOTE 2025 ALIQUOTE 2026
fino a € 28.000 23%
oltre € 28.000 e fino a € 50.000 35% 33%
oltre € 50.000 43%
RIORDINO DELLE DETRAZIONI

Il co. 5-bis aggiunto all’art. 16-ter del Tuir prevede che per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a € 200.000 è diminuito di un importo pari a € 440 l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, determinato considerando quanto previsto dai commi precedenti del medesimo art. 16-ter e dall’art. 15, co. 3-bis, spettante in relazione ai seguenti oneri:

  • gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15, co. 1, lett. c);
  • le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’art. 11 del D.L. 149/2013;
  • i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’art. 119, co. 4, 5° periodo, del D.L. 34/2020.
CARTA “DEDICATA A TE”

La dotazione del fondo di cui all’art. 1, co. 450, della L. 197/2022, è incrementata di € 500.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

Attuazione: con D.M. sono ripartite le risorse del fondo e individuati i termini e le modalità di erogazione.

TASSAZIONE DEI RINNOVI CONTRATTUALI

Al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario,

  • gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dall’1/01/2024 al 31/12/2026,
  • sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.

Imposta sostitutiva: si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a € 33.000.

Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso riguardanti l’imposta sostitutiva, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

PREMI DI PRODUTTIVITÀ

L’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all’art. 1, co. 182, della L. 208/2015, per i premi e le somme erogati nel 2025 è ridotta al 5%. A tal fine, si interviene sul co. 385 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2025 che aveva stabilito l’aliquota ridotta anche per gli anni 2026 e 2027.

Ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di cui al citato co. 182, erogati negli anni 2026 e 2027,

  • l’imposta sostitutiva ivi prevista è applicabile, entro il limite di importo complessivo di € 5.000,
  • con l’aliquota ridotta all’1%.
TRATTAMENTO ACCESSORIO

Per il periodo d’imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di € 1.500, ai lavoratori dipendenti a titolo di:

  • maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’art. 1, co. 2, del D.lgs. 66/2003, e dei CCNL;
  • maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
  • indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.
Applicazione Le suddette disposizioni sono applicate dai sostituti d’imposta del settore privato, escluse le attività turistico-alberghiere di cui al co. 18, dell’art. 1, della medesima Legge di bilancio 2026, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a € 40.000.
Sostituto d’imposta Se quello tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la CU dei redditi per l’anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.
Esclusioni Non rientrano nell’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.
Limite annuo di € 1.500 Ai fini del limite annuo non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni dell’art. 1, co. 182 e s.s., L. 208/2015.
Regole contributive Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.
Disposizioni applicabili Per accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso riguardanti l’imposta sostitutiva, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
DIVIDENDI AI LAVORATORI

L’art. 6 della L. 76/2025 prevede al co. 1, tra l’altro, che per l’anno 2025 i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a € 1.500 annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.

La Legge di bilancio 2026 estende l’applicazione della suddetta disposizione anche nell’anno 2026.

BUONI PASTO ELETTRONICI

La soglia esentasse dei buoni pasto elettronici per i dipendenti passa da € 8,00 a € 10,00.

AGEVOLAZIONI REDDITI DOMINICALI E AGRARI

Viene prorogato per l’anno 2026 il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e IAP, di cui all’art. 1, co. 44, della L. 232/2016.

  1. 232/2016, art. 1, co. 44 , 2° periodo (testo con le modifiche): Per gli anni 2024, 2025 e 2026 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli IAP di cui all’art. 1 del D.Lgs. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 1, co. 1093, della L. 296/2006, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:
  2. a) fino a € 10.000, 0%;
  3. b) oltre € 10.000 e fino a € 15.000, 50%;
  4. c) oltre € 15.000, 100%.
CEDOLARE SECCA LOCAZIONI BREVI

La Legge di bilancio 2021 prevede, nel testo vigente, che, a decorrere dall’anno 2021, il regime fiscale della cedolare secca per le locazioni brevi si applichi a non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta e che negli altri casi l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presuma svolta in forma imprenditoriale.

La Legge di bilancio 2026 interviene sulla suddetta disposizione prevedendo che, a decorrere dall’anno 2026,

  • si applichi al 1° immobile l’aliquota del 21% e quella del 26% al 2° immobile;
  • il reddito viene considerato reddito d’impresa dal 3° immobile.
  1. 178/2020, art. 1, co. 595: Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’art. 4, co. 2 e 3, del D.L. 50/2017, con effetto dal periodo d’imposta relativo  all’anno 2026, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 2 appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l’attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del C.C.. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.
TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE

Viene riconosciuto, per il periodo dall’1/01/2026 al 30/09/2026,

  • ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 287/1991 e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali,
  • un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.lgs. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.

 

Lavoratori interessati dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2025, a € 40.000.
Sostituto d’imposta §  riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2025; le somme erogate sono indicate nella CU;

§  compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale.

BONUS EDILIZI

Si interviene sulle seguenti disposizioni del D.L. 63/2013:

art. 14 Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica
co. 3-quinquies La detrazione spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36% delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30% delle spese sostenute nell’anno 2027 (l’aliquota viene incrementata al 36% anche per l’anno 2026). La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50% delle spese per gli anni 2025 e 2026 e al 36% delle spese per l’anno 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (l’aliquota viene elevata al 50% anche il 2026).
art. 16 Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili
co. 1 Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell’art. 16-bis del Tuir, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel co. 1 del citato art. 16-bis sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 36% delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30% delle spese sostenute nell’anno 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a € 96.000 per unità immobiliare (l’aliquota viene incrementata al 36% anche per l’anno 2026). Fermo restando il suddetto limite, la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50% delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36% delle spese sostenute nell’anno 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (l’aliquota viene elevata al 50% anche per l’anno 2026).
co. 1.septies.1 Le detrazioni di cui ai co. da 1-bis a 1-septies (sismabonus) spettano anche per le spese, documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36% delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30% delle spese sostenute nell’anno 2027 (l’aliquota viene incrementata al 36% anche per l’anno 2026).La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50% delle spese sostenute per gli anni 2025 e 2026 e al 36% delle spese sostenute per l’anno 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (l’aliquota viene elevata al 50% anche per il 2026).
co. 2 Viene prorogato il c.d. bonus mobili anche per le spese sostenute nel 2026 con il limite di spesa detraibile di € 5.000.
REDDITI ESTERI DEI NUOVI RESIDENTI

Si interviene sul co. 2 dell’art. 24-bis del Tuir incrementando da € 200.000 a € 300.000, per ciascun periodo d‘imposta in cui è valida l’opzione, la misura dell’imposta sostitutiva sui redditi calcolata in via forfetaria relativamente ai redditi prodotti all’esterorealizzati dalle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Inoltre, viene elevato da € 25.000 a € 50.000 l’importo ridotto dell’imposta sostitutiva per ciascun periodo d’imposta per ciascuno dei familiari di cui all’art. 433 del C.C.

Decorrenza: le suddette disposizioni si applicano ai soggetti che trasferiscono nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell’art. 43 del C.C. a decorrere dall’1/01/2026.

REGIME FORFETARIO

Viene elevata anche per l’anno 2026, da € 30.000 a € 35.000,

  • la soglia di redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
  • superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario.
CRIPTOVALUTE

Si ricorda che il co. 24, art. 1, della Legge di bilancio 2025, ha aumentato al 33% (che si applica sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività realizzati dall’1/01/2026) l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività ex art. 67, c. 1, lett. c-sexies), Tuir.

LEGGE DI BILANCIO 2026:
  • disposizioni di cui al citato co. 24: si applicano con l’aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi e agli altri proventi di cui alla lett. c-sexies) del co. 1 dell’art. 67 del Tuir derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all’art. 3, par. 1, n. 7), del Reg. UE 2023/1114;
  • token di moneta elettronicadenominati in euro: si intendono, ai fini in esame, i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’UE;
  • plus/minus: non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.
PATRIMONIO MOBILIARE AI FINI ISEE

Viene demandato a un decreto ministeriale la determinazione di nuovi criteri di computo – al fine del calcolo dell’ISEE del nucleo familiare – delle componenti del patrimonio mobiliare costituite dalle giacenze in valute, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro all’estero, anche tramite sistemi di money transfer o di invio all’estero di denaro contante non accompagnato.

Inoltre, viene previsto che:

  • gli enti che disciplinano l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottino, entro 90 gg dalla data di decorrenza dell’efficacia del suddetto decreto ministeriale, gli atti, anche normativi, necessari all’erogazione delle nuove prestazioni in conformità alle nuove disposizioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
  • le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti restano salve fino alla decorrenza delle nuove determinazioni.