LEGGE DI BILANCIO 2026: PRINCIPALI MISURE

ROTTAMAZIONE-QUINQUIES

I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1/01/2000 al 31/12/2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e agli artt. 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972, o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento,

  • possono estinguersi senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’art. 30, co. 1, del DPR 602/1973, o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27, co. 1, del D.lgs. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 112/1999,
  • versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione, entro il 31/07/2026, o nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:

§  1°, 2° e 3°, rispettivamente, il 31/07/2026, il 30/09/2026 e il 30/11/2026;

§  dalla 4° alla 51°, rispettivamente, il 31/01, il 31/03, il 31/05, il 31/07, il 30/09 e il 30/11 di ciascun anno a decorrere dal 2027;

§  dalla 52° alla 54°, rispettivamente, il 31/01/2035, il 31/03/2035 e il 31/05/2035.

In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dall’1/08/2026, gli interessi al tasso del 3% annuo. Non si applicano le disposizioni di cui all’art. 19 del DPR 602/1973.

Agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del sito internet, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
Debitore §  manifesta all’agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30/04/2026, apposita dichiarazione, con modalità telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito entro 20 gg dalla data dell’1/01/2026;

§  può integrare entro il 30/04/2026 la dichiarazione presentata anteriormente a tale data;

§  sceglie nella dichiarazione il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento;

§  indica nella dichiarazione l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della 1° o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

Estinzione dei giudizi Ai tali fini dell’estinzione dei suddetti giudizi, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della 1° o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’AE-R che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell’ente creditore della dichiarazione e della comunicazione, nonché dei documenti attestanti il versamento della 1° o unica rata.

L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.

Somme da versare Per la determinazione del loro ammontare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la volontà di aderirvi.
Acquisizione somme Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Effetti A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

§  sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

§  sono sospesi, fino alla scadenza della 1° o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

§  non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

§  non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

§  non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

§  il debitore non è considerato inadempiente ex artt. 28-ter e 48-bis del DPR 602/1973;

§  si applica la disposizione di cui all’art. 54 del D.L. 50/2017 ai fini del rilascio del DURC.

Comunicazione ai debitori Entro il 30/06/2026, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a € 100, e la data di scadenza di ciascuna di esse. Ai debitori che hanno presentato la dichiarazione nell’area riservata del sito dell’agente della riscossione, la comunicazione è resa disponibile in tale area.
Modalità di pagamento Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

§  mediante domiciliazione sul c/c o moduli di pagamento precompilati;

§  presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

Ulteriori effetti Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione:

§  alla data del 31/07/2026 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973;

§  il pagamento della 1° o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Omesso o insufficiente versamento La definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell’agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico, senza che si determini l’estinzione del debito residuo, in caso di mancato o di insufficiente versamento:

§  dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;

§  di 2 rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;

§  dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

Ulteriori debiti definibili e limitazioni §  possono comprendersi nella definizione agevolata anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrino nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della L. 3/2012, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del D.lgs. 14/2019, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione;

§  per le sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del CdS, dalle competenti amministrazioni dello Stato, le disposizioni in esame si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’art. 27, c. 6, della L. 689/1981, e quelli di cui all’art. 30, co. 1, del DPR 602/1973, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 112/1999.

Crediti prededucibili Alle somme occorrenti per aderire alla definizione, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal R.D. 267/1942 e dal D.lgs. 14/2019, si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

Secondo le disposizioni in esame:

  • possono essere estinti:
  • pur se con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi: dell’art. 6, co. 2, del D.L. 193/2016; dell’art. 1, co. 5, del D.L. 148/2017; dell’art. 3, co. 5, del D.L. 119/2018; dell’art. 1, co. 189, della L. 145/2018; dell’art. 16-bis, co. 1 e 2, del D.L. 34/2019;
  • anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1/01/2000 al 30/06/2022 per i quali, alla data del 30/09/2025, si è determinata l’inefficacia della definizione, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi: dell’art. 1, co. 235, della L. 197/2022; dell’art. 3-bis, co. 1, del D.L. 202/2024;
  • non possono essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1/01/2000 al 30/06/2022 per i quali, alla data del 30/09/2025, risultino versate tutte le rate scadute alla medesima data, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi: dell’art. 1, c. 235, della L. 197/2022; dell’art. 3-bis, co. 1, del D.L. 202/2024.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DI TRIBUTI LOCALI E REGIONALI

Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti localipossono introdurre autonomamente tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine fissato da ciascun ente, non inferiore a 60 gg dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet, i contribuenti adempiano a obblighi tributari in precedenza in tutto o in parte non adempiuti.

 

Forme di definizione agevolata §  ciascuna regione e da ciascun ente locale possono stabilirle anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’ente;

§  le regioni e gli enti locali possono adottarle anche per le entrate di natura patrimoniale.

Affidamento riscossione Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell’attività di riscossione ai soggetti privati iscritti all’albo, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.
Tributi definibili ed esclusi possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell’IRAP, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.
Disposizioni normative Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata:

§  devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l’utilizzo di tecnologie digitali per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione delle relative disposizioni;

§  sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.

Regolamenti degli EE.LL. I regolamenti degli enti locali, in deroga alle relative disposizioni normative, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet dell’ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Dipartimento delle finanze, entro 60 gg dalla data di pubblicazione.
Norma di chiusura Fermo restando quanto previsto dall’art. 5-quater, del D.L. 282/2002, l’art. 13 della L. 289/2002 è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.
LIQUIDAZIONE IVA IN CASO DI DICHIARAZIONI OMESSE

L’art. 54-bis.1 (Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse) aggiunto al DPR 633/1972 dispone che:

  • 1: Senza pregiudizio dell’azione accertatrice, l’Agenzia Entrate, entro il termine di cui all’art. 57, co. 2, può procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, alla liquidazione dell’imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle e-fatture emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle LI.PE. Nell’effettuazione della liquidazione, non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall’imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati. Ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazionedell’imposta dovuta.
  • 2: Quando dai controlli eseguiti emerge un’imposta da versare, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi 60 gg, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi e alle sanzioni. Decorso tale termine, in caso di inerzia del contribuente, oppure qualora i riscontri forniti non siano idonei a modificare l’importo dell’imposta liquidata, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo. Se gli elementi forniti dal contribuente portano a una diversa determinazione dell’imposta dovuta, l’esito della liquidazione è nuovamente comunicato al contribuente e, dalla data di comunicazione, decorre il termine di cui sopra. Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione ex art. 17 del D.lgs. 241/1997. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall’art. 31 del D.L. 78/2010.
  • 3: Quando dai controlli eseguiti emerge un’imposta da versare, si applica la sanzione amministrativa prevista per i casi di omessa presentazione della dichiarazione IVA, ovvero il 120% dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di €250 (art. 5, co. 1, del D.lgs. 471/1997), determinata in base all’imposta liquidata. La sanzione è ridotta a 1/3 se il contribuente versa le somme dovute nel termine di 60 gg;
  • 4: L’avvenuta comunicazione degli esiti della liquidazione non consente di applicare l’art. 5, co. 1-bis, del D.lgs. 471/1997.
  • 5: Con provvedimento dell’Agenzia Entrate possono dettarsi disposizioni attuative, con particolare riguardo alle modalità da seguire per la comunicazione delle risultanze delle liquidazioni e ai dati utilizzabili per effettuarle.

La disposizione aggiunta al co. 1 sia dell’art. 5 del D.lgs. 471/1997 che all’art. 30 del D.lgs. 173/2024 prevede che in caso di avvenuta comunicazione della liquidazione di cui all’art. 54-bis.1 del DPR 633/1972, per imposta dovuta si intende la differenza tra l’ammontare del tributo liquidato in base all’accertamento e quello già liquidato ai sensi del co. 1 del medesimo art. 54-bis.1.

RITENUTE SUI REDDITI D’IMPRESA

L’attuale formulazione del 5° periodo del co. 1 sia dell’art. 25 del DPR 600/1973 che dell’art. 38 del D.lgs. 33/2025 esclude le prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese dal versamento della ritenuta d’acconto.

La Legge di bilancio 2026 modifica le suddette disposizioni e di conseguenza anche la rubrica in “Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi di impresa e su altri redditi”. In particolare, la ritenuta:

  • va operata con un’aliquota dello 0,5% per l’anno 2028 e dell’1% a decorrere dall’anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di CPB, di cui all’art. 9 del D.lgs. 13/2024, o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli artt. da 3 a 7 del D.lgs. 128/2015;
  • non è effettuataqualora il pagamento sia eseguito con ritenuta automatica dell’11% effettuata da banche e da Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell’art. 25, co. 1, del D.L. 78/2010.

Modalità attuative: sono individuate con Provv. dell’Agenzia.

Le disposizioni in esame si applicano, nelle percentuali ivi indicate, ai pagamenti effettuati dall’1/01/2028.

INDEBITE COMPENSAZIONI

Si modifica la soglia prevista dall’art. 37, co. 49-quinquies, del D.L. 223/2006, e dall’art. 5, co. 7, del D.lgs. 33/2025, riducendola da € 100.000,00 a € 50.000,00.

D.L. 223/2006, art. 37, co. 49-quinquies: In deroga all’art. 8, co. 1, della L. 212/2000, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia Entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’art. 1, co. da 421 a 423, della L. 311/2004, e dell’art. 38-bis del DPR 600/1973, per importi complessivamente superiori a € 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del D.lgs. 241/1997, fatta eccezione per i crediti indicati alle lett. e), f) e g) del co. 2 del medesimo art. 17. La previsione di cui sopra non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al 4° periodo dell’art. 31, co. 1, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010). Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al 1° periodo, resta ferma l’applicazione del citato articolo 31 del D.L. 78/2010. Si applicano le disposizioni dei co. 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma.

DATI DELLE E-FATTURE

I file delle e-fatture acquisiti sono memorizzati fino al 31/12 dell’8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi,

  • al fine di essere utilizzati anche dall’Agenzia Entrate
  • per mettere a disposizione dell’agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei 6 mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione,
  • per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi.

Modalità attuative: sono definite con Provv. dell’Agenzia da emanare entro 90 gg dalla data dell’1/01/2026.

DIFFERIMENTO PLASTIC TAX E SUGAR TAX

Si interviene sui co. 652 e 676, art. 1, della Legge di bilancio 2020, al fine di posticipare all’1/01/2027 la decorrenza dell’efficacia delle disposizioni inerenti, rispettivamente, la plastic tax e la sugar tax.

CONTRIBUTO SULLE PICCOLE SPEDIZIONI

È istituito, nel rispetto della normativa dell’UE in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valoreprovenienti da Paesi terzi, che si applica in coerenza con le disposizioni del Reg. UE n. 952/2013.

 

Applicazione si applica alle spedizioni di beni:

§  provenienti da Paesi non appartenenti all’UE;

§  di valore dichiarato non superiore a € 150.

Importo è pari a € 2 per ciascuna spedizione
Riscossione è riscosso dagli Uffici delle dogane all’atto dell’importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.