AGEVOLAZIONI PREVISTE AI FINI IMU 2021

Con la soppressione della Tasi scompare la necessità per il detentore dell’immobile di preoccuparsi del versamento di tributi sul valore dell’immobile. Dal 2020 permanendo solo l’Imu, l’imposta grava interamente su coloro che vantano diritti reali sull’immobile: proprietà, uso, usufrutto o abitazione.

A tal fine sono previste delle agevolazioni per calmierare il peso dell’imposta, di seguito si illustrano le principali.

Abitazione principale

    • L’abitazione principale e le relative pertinenze sono esenti Imu. La norma esclude invece l’agevolazione Imu per la prima casa per gli immobili di lusso rientranti tra le categorie cattastali A/1, A/8 e A/9, ove verrà applicata un’aliquota ridotta e la detrazione.
    • Il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare devono risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nell’abitazione per la quale si chiede l’esenzione.
    • L’esenzione concessa all’abitazione principale si estende alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 E C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicata.

Inoltre ci sono alcuni casi in cui gli immobili che possono essere assimilati alla prima casa  e sono:

    • l’unita’ immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
    • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle suddette cooperative destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
    • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
    • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
    • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Agevolazioni IMU per le abitazioni date in comodato d’uso ai parenti

Le unità immobiliari, e le relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo ai genitori o ai figli che le utilizzano come abitazione principale godono dell’abbattimento del 50 per cento della base imponibile IMU, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    • il conduttore deve avere la residenza anagrafica nell’abitazione;
    • il contratto di comodato deve essere registrato;
    • il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile ceduto in comodato e non deve possedere altre abitazioni in Italia, con l’unica possibile eccezione dell’immobile adibito a propria abitazione principale e delle eventuali pertinenze;
    • l’abitazione ceduta in comodato e quella adibita ad abitazione principale non devono essere censite nelle categorie catastali A1, A8 o A9.

L’agevolazione si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

Agevolazioni IMU per le abitazioni affittate con contratto di locazione a canone concordato

La legge di stabilità per il 2016 prevede una riduzione dell’Imu pari al 25% relativamente agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998. Al fine di poter usufruire dell’agevolazione occorre registrare il contratto di canone concordato.

Inoltre spesso le amministrazioni comunali hanno previsto delle aliquote agevolate per gli immobili locati a canone concordato , determinando una maggiore riduzione dell’imposta.

Agevolazioni IMU per terreni agricoli e agricoltori

Sono esenti dall’IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

Sono inoltre esenti dall’imposta i terreni agricoli posseduti e condotti  dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali  iscritti nella previdenza agricola.

Occorre precisare che le agevolazioni dell’esenzione IMU dei terreni agricoli previste a favore dei Cd e Iap che possiedono e coltivano il terreno, non possono essere fruite dai comproprietari del terreno se non sono Coltivatori diretti o Imprenditori agricoli professionali. Neanche attraverso un comodato d’uso si potrebbe godere dell’agevolazione. L’unica soluzione sarebbe la cessione dell’usufrutto all’imprenditore agricoli.

Agevolazione IMU pensionati residenti all’estero

A partire dal 2021 viene riconosciuta una riduzione dell’ IMU pari al 50% di quanto dovuto su una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione estera maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.

L’agevolazione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, si applica quindi ai pensionati che risiedono all’estero, ma a patto di percepire una pensione in regime di convenzione internazionale.

Riduzione IMU per gli immobili inagibili

Un ulteriore caso di riduzione della base imponibile nell’ambito dell’IMU è rappresentato dall’inagibilità dell’Immobile ove è prevista la riduzione della base imponibile del 50%.

Fondamentale al fini di poter usufruire della riduzione dell’IMU è quello di portare a conoscenza il comune dello stato di inagibilità /inabitabilità. L’inagibilità potrà essere certificata da un tecnico oppure potrà anche essere autocertificata dal contribuente.

Riduzione I.M.U. Fabbricati di interesse storico o artistico

L’art. 1, c. 747, lettera a) della legge n. 160/2019 dispone che per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al decreto legislativo n. 42/2004,  dispone la riduzione della base imponibile IMU del 50%.

I fabbricati interessati dall’agevolazione possono essere sia di proprietà:

a) di enti pubblici, enti territoriali, persone giuridiche private senza fine di lucro ed enti ecclesiastici
b) di altri soggetti.

I fabbricati agevolati sono solo ed esclusivamente quelli che sono stati giudicati di interesse storico o artistico e quindi vantano un interesse culturale se appartengono ai soggetti di cui alla precedente lettera a), mentre per i fabbricati appartenenti ai soggetti di cui alla lettera b) occorre la dichiarazione dell’interesse culturale. La verifica dell’interesse culturale attiene agli enti ministeriali definiti dal decreto legislativo n. 42/2004.

Se il fabbricato gode dell’interesse culturale di tipo storico o artistico, ha diritto all’agevolazione IMU che andrà applicata in sede di calcolo dell’imposta.
La presenza dell’interesse storico, e della conseguente applicazione della riduzione della base imponibile, va comunicata all’Ufficio presentando la dichiarazione IMU entro i termini di legge indicando i dati identificativi del fabbricato, il valore imponibile (senza riduzione) e barrando la casella prevista per i fabbricati di interesse storico.

Agevolazioni IMU per il 2021 a causa del Covid

IMU 2021, esenzione legata al Covid per i settori turismo, alberghi e spettacoli

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto una agevolazione per i settori turismo, alberghi e spettacoli , prevedendo la cancellazione della prima rata per gli immobili utilizzati nei settori che seguono:

    • turismo;
    • alberghiero;
    • spettacolo.

Potranno godere quindi dell’esenzione della prima rata dell’IMU 2021 i proprietari, contemporaneamente gestori, dei i fabbricati come stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali; alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi; discoteche, sale da ballo, night-club e simili;

Il decreto sostegni ha invece previsto l’esonero dal versamento dell’IMU 2021 per i titolari di partita iva che:

    • avere la partita IVA attiva al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni;
    • aver avuto ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019;
    • aver avuto nell’anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30 per cento rispetto al fatturato medio mensile dell’anno 2019.

A questi elementi si aggiunge, poi, una condizione specifica per l’accesso all’agevolazione che riguarda l’IMU: si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Per il calcolo di quanto dovuto, e per comprendere a quali agevolazioni si ha diritto, si invita a prendere contatti con lo studio attraverso i canali dedicati.

Dott. Cassetta Filippo