Il credito Iva annuale 2021 può essere, alternativamente:
- utilizzato in compensazione verticale nel 2022,
- utilizzato in compensazione orizzontale nel 2022 con tributi/contributi nei limiti del cd. “monitoraggio”,
- richiesto a rimborso, in presenza dei relativi presupposti (art. 30 Dpr 633/72).
La compensazione del credito Iva annuale è soggetta a talune restrizioni collegate all’ammontare che si intende utilizzare (art. 10 DL 78/2010) e alle modalità di utilizzo. Vediamole insieme.
1. Compensazione verticale
Si tratta dell’utilizzo con un debito della stessa imposta (es: credito portato in detrazione nelle liquidazioni periodiche 2022).
Esso avviene senza particolari limitazioni e non rilevando se il credito Iva sia utilizzato con i versamenti IVA (CM 29/2010):
in compensazione “interna” (cioè senza presentazione del mod. F24, direttamente in liquidazione periodica) o in compensazione “esterna” (con esposizione in F24).
2. Compensazione orizzontale
Si considera “orizzontale” la compensazione del credito IVA con imposte/contributi/premi o altri versamenti diversi dall’IVA necessariamente esposta nel modello F24. E’ tale anche l’utilizzo per versare debiti Iva periodici sorti prima del credito annuale o viceversa.
Nel caso si decidesse di compensare orizzontalmente il credito iva bisogna tener conto che:
- Il contribuente può utilizzare in compensazione orizzontale “senza limitazioni” il credito Iva annuale maturato nel 2021 qualora di importo ≤ € 5.000: dal 1° giorno dell’anno successivo la sua maturazione senza presentare “preventivamente” la dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito.
- Il contribuente che ha maturato un credito Iva 2021 superiore a € 5.000 è tenuto: a presentare previamente la dichiarazione annuale Iva ad apporre il visto d conformità (o la “sottoscrizione alternativa” dell’organo di controllo), salvo esonero dovuto a livello Isa raggiunto nelle dichiarazioni dei redditi presentate (punteggio pari o superiore ad 8) ed attendere il 10° giorno successivo alla presentazione.
Indipendentemente dalle modalità di utilizzo del credito specifiche limitazioni riguardano la sospensione di F24 a rischio e la presenza di debiti erariali a ruolo.
Inoltre è ammesso modificare la scelta di utilizzo del credito Iva (in tutto o in parte):
- da compensazione a rimborso o viceversa,
- tramite presentazione di una dichiarazione Iva integrativa (o correttiva nei termini) entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo.
Crediti residui IVA 2020
Qualora il contribuente vanti un residuo credito IVA 2020, indicato nel modello IVA 2021, esso può essere utilizzato in compensazione nel corso del 2022, con cod. 6099 anno 2020, fino alla presentazione della dichiarazione Iva 2022, visto che da tale momento il credito IVA viene “rigenerato”, andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2021.
La “reimmissione” è obbligatoria dal momento in cui viene presentata la dichiarazione per l’anno successivo, il credito residuo 2020 rientra nel modello IVA 2022 e contribuirà a determinare il credito annuale 2021 (cod. 6099 anno 2021), soggetto al monitoraggio di competenza del 2021.
Per ulteriori informazioni si invita a prendere contatti con lo studio attraverso i canali dedicati.