Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Il decreto legge 73/2021 (Decreto sostegni-bis) ha esteso al 2021 le disposizioni di cui al decreto legge 14 agosto 2020, n.104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, relativamente agli investimenti in sponsorizzazioni sostenuti, anche per tutto l’anno 2021.
Ciò significa che, secondo le modalità che saranno rese note sul sito del Dipartimento per lo sport, sarà possibile richiedere la detrazione del 50% a valere su tutte le spese sostenute nell’anno 2021.
La documentazione necessaria da conservare e produrre al momento della domanda sarà la stessa prevista per l’annualità 2020, messa a punto dal DPCM del 30 dicembre 2020, con cui il legislatore ha definito:
- i beneficiari del credito,
- le informazioni da inserire nella domanda,
- i casi di esclusione,
- le procedure di concessione e di utilizzo della somma,
- la documentazione richiesta,
- le modalità di controllo ai fini del rispetto della norma e del tetto di spesa fissato dallo stanziamento dei fondi destinati allo scopo.
A CHI SPETTA
Il Bonus è previsto in favore di:
- imprese,
- lavoratori autonomi,
- enti non commerciali
che effettuano sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e società sportive è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, per un minimo di 10.000 euro.
Ma attenzione: ciò che conta è il pagamento del periodo e non la competenza della sponsorizzazione.
CONTENUTO DELLA DOMANDA
La domanda deve contenere:
- a) gli elementi identificativi del soggetto che ha effettuato l’investimento;
- b) gli elementi identificativi dei soggetti che hanno ricevuto l’investimento;
- c) l’ammontare dell’investimento realizzato, di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro;
- d) la durata della prestazione fornita dal soggetto destinatario dell’investimento;
- e) l’oggetto della campagna pubblicitaria;
- f) l’attestazione delle spese sostenute, ai sensi dell’articolo 2, comma 2;
- g) l’ammontare del contributo richiesto, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati;
- h) la certificazione resa dal soggetto interessato, ovvero, in alternativa, la dichiarazione della Federazione sportiva di riferimento circa lo svolgimento di attività sportiva giovanile da parte delle società e associazioni sportive;
- i) per le società e le associazioni dilettantistiche, il certificato di iscrizione, in corso di validità, al relativo registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
- l) la dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto destinatario dell’’investimento.
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione provvede alla concessione del contributo, sotto forma di credito d’imposta.
La somma assegnata è utilizzabile dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco, soltanto in compensazione, presentando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Per ulteriori approfondimenti e per una valutazione dei requisiti si invita a prendere contatti con lo studio attraverso i canali dedicati.