CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Il sovraindebitamento rappresenta una situazione in cui il debito contratto è maggiore del reddito disponibile e un privato o un’impresa non soggetta alla legge fallimentare non possono farvi fronte.

Il sovraindebitamento può essere causato dai motivi più disparati, dalla perdita di lavoro, una riduzione dello stipendio o una malattia prolungata o durante periodi in cui ci si trova ad affrontare una crisi economica e finanziaria particolarmente pesante è possibile ricorrere al sovraindebitamento.

Si tratta di una procedura che è stata introdotta per la prima volta in Italia dalla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e che permette al debitore, persona fisica o altro soggetto, di trovare un accordo con in creditore davanti a un giudice.

  • Se viene raggiunto l’accordo, il debitore può vedere ridotto il suo debito in base alle sue disponibilità e la parte del debito che rimane viene cancellata.
  • Se, invece, non viene trovato l’accordo, il consumatore può comunque accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio. Il giudice può decidere in un senso o nell’altro, dopo aver verificato i redditi del debitore e quanto è in grado di pagare.

Sempre il giudice si deve accertare anche della possibilità del debitore di accedere a prestiti o di richiedere dei pagamenti rateali.

Crisi da sovraindebitamento

Come abbiamo accennato nel paragrafo precedente, la legge sul sovraindebitamento è nata nel 2012 introducendo le disposizioni in materia di usura e di estorsione, e di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Per accedere a questa procedura, bisogna rivolgersi agli organismi della composizione della crisi oppure richiedere al Tribunale di nominare un professionista in grado di aiutare il debitore ad affrontare la situazione debitoria in cui si trova e al pagamento di quanto dovuto prima di procede all’espropriazione forzata dei beni. Questo è possibile tramite un accordo di ristrutturazione del debito oppure attraverso un piano consumatore.

Sovraindebitamento: requisiti

Vediamo ora quali sono i requisiti per il sovraindebitamento e chi sono i soggetti che vi possono accedere:

  • i consumatori;
  • i professionisti, gli artisti e altri lavoratori autonomi;
  • le start up innovative;
  • un socio illimitatamente responsabile;
  • un imprenditore cessato;
  • un imprenditore sotto la soglia, che ha cioè un patrimonio complessivo annuo che non supera i 300.000,00 euro;
  • un imprenditore sopra soglia con debiti inferiori a 30.000,00 euro;
  • le società professionali ex Legge 183/2011;
  • le associazioni professionali o studi professionali associati;
  • le società semplici costituite per l’esercizio delle attività professionali;
  • gli enti privati non commerciali.

Coloro che non possono accedere al sovraindebitamento, invece, sono:

  • l’imprenditore che ha altre procedure concorsuali;
  • chi ha già fatto ricorso ad una procedura di sovraindebitamento nei 5 anni precedenti;
  • chi è stato soggetto a provvedimenti di revoca, di risoluzione o di annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
  • chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.

Procedure di sovraindebitamento

Il Giudice può valutare diverse procedure a seconda del caso che si trova ad affrontare, quali:

  • Accordo di composizione della crisi e ristrutturazione, viene proposto ai creditori un piano con importi e tempi stabiliti per saldare in tutto o in parte i debiti. Si può raggiungere l’accordo, se sono favorevoli i creditori che rappresentano almeno il 60% del debito;
  • Piano del consumatore, funziona come l’accordo di cui abbiamo parlato al punto precedente, ma in questo caso non occorre il parere favorevole dei creditori ed è riservato ai debiti che riguardano esclusivamente un’attività professionale in corso;
  • Liquidazione del patrimonio, il debitore e il Gestore della Crisi individuano i beni che devono essere venduti e il cui ricavato sarà destinato al pagamento dei debiti. Come abbiamo visto, la legge sul sovraindebitamento offre una soluzione a chi non riesce a sostenere degli impegni economici a causa di problemi famigliari, di lavoro o di salute.

Novità 2021

Innanzitutto, va registrato un ampliamento della nozione di consumatore e in tal modo un ampliamento della platea di soggetti che possono accedere alle procedure previste dalla Legge 3/12.

Ovvero vengono ricompresi soggetti anche se soci di una società in nome collettivo o in accomandita, per i debiti estranei a quelli sociali.

D’altro canto, però, vengono previste nuove ipotesi di inammissibilità della proposta dell’accordo di composizione o di piano del consumatore. La proposta, infatti, non è ammessa quando il debitore abbia già beneficiato due volte dell’esdebitazione, o se abbia causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode oppure se abbia commesso atti in frode ai creditori.

Significativa, inoltre, è l’innovazione secondo cui l’accordo di composizione stipulato nell’interesse di una società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Una delle novità di maggior rilievo è rappresentata dall’introduzione delle procedure familiari. Grazie a questa nuova modalità, i membri della stessa famiglia possono oggi presentare un’unica procedura di composizione della crisi, quando siano conviventi oppure quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune.

Di rilievo sono anche le novità inerenti l’oggetto del piano o dell’accordo proposto dal consumatore. Tale  proposta, infatti, può adesso prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, oppure il rimborso a scadenza fissa delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore.

Analogamente, il soggetto non consumatore può proporre un accordo di composizione che preveda il rimborso delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa.

 

Lo studio Cassetta e il suo team di professionisti forniscono una consulenza specializzata nell’ambito delle procedure di composizione della crisi, e sono dunque in grado di soddisfare pienamente le esigenze dei Clienti, i quali saranno seguiti, passo dopo passo, nelle operazioni di analisi della propria esposizione debitoria e nell’elaborazione di un piano che possa essere condiviso dai creditori.

Per ulteriori approfondimenti e per una valutazione della propria situazione debitoria si invita a prendere contatti con lo studio attraverso i canali dedicati.

Dott. Cassetta Filippo