Con il termine “sovraindebitamento” si definisce quella situazione di squilibrio tra il patrimonio liquido e l’ammontare delle obbligazioni assunte dal soggetto debitore che risulterà incapace di adempiere alle proprie obbligazioni.
Le cause che possono portare ad uno stato di sovraindebitamento sono molteplici e, escludendo la malafede del debitore, il più delle volte scaturite da avvenimenti inaspettati e sicuramente non prevedibili all’atto della richiesta del credito:
- la perdita improvvisa del lavoro ;
- riduzione dell’orario lavorativo ;
- nuovi esborsi non preventivati all’atto della sottoscrizione di un prestito ;
- avvalli o garanzie per conto terzi che non hanno onorato il debito ;
- malattie ;
- incassi preventivati e in seguito annullati.
Le conseguenze per i cittadini sono devastanti, tanto da arrivare al punto di dare un nome sinistro alla Legge nata per andare incontro agli italiani: Legge salva suicidi.
Mutui non pagati, cartelle di Equitalia non evase, rimborsi di finanziamenti non pagati e sospesi per lunghi periodi hanno rischiato di portare al collasso l’economia e le famiglie italiane in stato di indigenza sono sempre più numerose; famiglie sovraindebitate che faticano a pagare le bollette o comprare i libri di scuola per i propri figli e piccole aziende in crisi che hanno dovuto gettare la spugna chiudendo le attività in passivo.
La Legge sulla crisi da sovraindebitamento è il giusto compromesso per far rientrare di almeno una parte di denaro i creditori e sollevare i debitori dal cappio opprimente dei debiti senza togliere loro dignità e capacità economica.
Sostanzialmente i soggetti debitori possono ricorrere a tre procedure:
- Il piano di ristrutturazione dei debiti (artt. 67-73), riservato al consumatore;
- Il concordato minore (artt. 74-83), rivolto al professionista, all’imprenditore minore, all’imprenditore agricolo e alle start-up innovative;
- La liquidazione controllata del debitore (artt. 268-277) rivolta alle categorie di soggetti sopraindicati.
Quanto ai beneficiari che possono farvi richiesta, è importante sottolineare che solo il debitore che si trova in stato di sovraindebitamento può prendere l’iniziativa di attivare la procedura.
Vi possono accedere con istanza :
- consumatore;
- imprenditore agricolo;
- c.d. start up innovativa;
- imprenditore sotto soglia art 1 LF (negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila);
- imprenditore sopra soglia art 1 LF ma con debiti inferiori ad € 30.000,00 (trentamila);
- imprenditore cessato;
- socio illimitatamente responsabile;
- professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
- società professionali ex L. 183/2011;
- associazioni professionali o studi professionali associati;
- società semplici costituite per l’esercizio delle attività professionali;
- enti privati non commerciali.
Lo studio Cassetta e il suo team di professionisti forniscono una consulenza specializzata nell’ambito delle procedure di composizione della crisi, e sono dunque in grado di soddisfare pienamente le esigenze dei Clienti, i quali saranno seguiti, passo dopo passo, nelle operazioni di analisi della propria esposizione debitoria.
Per ulteriori informazioni si invita a prendere contatti con lo studio attraverso i canali dedicati.