Crowdfunding esteso alle SRL

Il ricorso allo speciale strumento per la raccolta di capitali finora riservato alle spa e alle start up innovative, potrà essere utilizzato anche dalle srl ordinarie.

La possibilità di offrire al pubblico le quote di partecipazione nelle srl per reperire risorse finanziarie attraverso le piattaforme di crowdfunding è prevista dal decreto legislativo 10/3/2023, recante l’attuazione del regolamento Ue 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, che modifica il regolamento Ue 2017/1129 e la direttiva Ue 2019/1937.

La possibilità di reperire finanziamenti per le srl ordinarie attraverso le piattaforme di crowdfunding avverrà con metodologie snelle e semplificate, affidate a intermediari abilitati alla prestazione dei servizi di investimento ovvero i c.d. fornitori di servizi di crowdfunding (generalmente banche e società finanziarie abilitate).

I fornitori di servizi di crowdfunding svolgono un ruolo fondamentale nelle operazioni di crowdfunding in quanto devono valutare se i servizi che vengono offerti siano appropriati per i potenziali investitori (chiedendo informazioni circa l’esperienza, gli obiettivi di investimento, la situazione finanziaria e la comprensione di base dei rischi legati all’investimento in generale).

 

Qualora un investitore decida di aderire all’offerta al pubblico delle partecipazioni nella srl deve conferire mandato agli intermediari incaricati affinché questi:

  1. effettuino l’intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell’identità degli stessi e delle quote possedute;
  2. rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote che è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;
  3. consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote (che avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall’intermediario);
  4. accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l’intestazione diretta a sé stessi delle quote di loro pertinenza.

 

L’esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da srl ovvero di quote rappresentative del loro capitale, non necessita della stipulazione di un contratto scritto (in determinati casi).

Per ulteriori informazioni si invita a prendere contatti con lo studio attraverso i canali dedicati.

Dott. Cassetta Filippo