FAMILIARI CON RESIDENZA DIVERSA- NESSUNA ESENZIONE IMU

Per qualificare un immobile “abitazione principale” ai fini Imu, fruendo della conseguente esenzione, è necessario che detto immobile sia residenza e domicilio dei componenti del nucleo familiare; tale vincolo è operativo anche se i diversi immobili utilizzati dai familiari dovessero essere ubicati in comuni diversi.

I familiari

Ai fini Imu, sotto il profilo anagrafico, è richiesto il duplice requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica nell’immobile per il quale si invocano le agevolazioni. Si stabilisce infatti che “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamenteNel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.

Lo scopo di tale norma è quello di evitare comportamenti elusivi nell’applicazione delle agevolazioni per l’abitazione principale.

In altri termini, il legislatore ha innanzitutto voluto collegare i benefici dell’abitazione principale e delle sue pertinenze al possessore e al suo nucleo familiare e, in secondo luogo, ha voluto unificare il concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale, individuando come abitazione principale solo l’immobile in cui le condizioni previste dalla norma sussistono contemporaneamente.

Secondo la Cassazione, la norma regolamenta solo il caso di più immobili destinati ad abitazione principale nello stesso comune“Se, ad esempio, nell’immobile in comproprietà fra i coniugi, destinato all’abitazione principale, risiede e dimora solo uno dei coniugi – non legalmente separati -, poiché l’altro risiede e dimora in un diverso immobile, situato nello stesso comune, l’agevolazione non viene totalmente persa, ma spetta solo ad uno dei due coniugi”.

Al contrario, affermando i giudici della Suprema Corte, non viene esplicitamente disciplinato il caso di immobili in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati in differenti comuni.

Nel caso di più abitazioni in comuni diversi, deve applicarsi la regola generale che impone la coincidenza nello stesso immobile di dimora e residenza di entrambi i coniugi“il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avrà alcun diritto all’agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della “abitazione principale” del suo nucleo familiare.”

Diverso è il caso in cui vi sia stata una frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi, intesa quale separazione di fatto, che comporta una disgregazione del nucleo familiare: pertanto, l’abitazione principale non potrà essere più identificata con la casa coniugale. La conseguenza è che, in tal caso, ciascuno dei due coniugi potrà vantare il diritto a fruire delle agevolazioni sulla “propria” abitazione principale.

La Cassazione apre però all’agevolazione anche al caso di separazione fisica tra i coniugi senza che vi sia una frattura del rapporto coniugale: “non può escludersi che i due coniugi, ad esempio per motivi di lavoro, fissino in due differenti, e magari distanti, comuni la loro residenza e la loro dimora abituale. In siffatta evenienza (ed in assenza di qualsivoglia deduzione e prova in ordine alla rottura del rapporto coniugale) dovrà accertarsi in quale di questi immobili si realizzi l’abitazione ‘principale’ del nucleo familiare, riconoscendo l’esenzione solo allo stesso.”

In questo caso viene concessa comunque la possibilità di fruire dell’agevolazione per abitazione principale, ma solo con riferimento ad uno degli immobili abitati dai coniugi.

Dott. Cassetta Filippo