E’ stato ideato con la Legge di Bilancio 2023 (L. 29.12.2022 n. 197) un ravvedimento speciale che consente al contribuente di rimuovere alcune violazioni commesse con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Il pagamento delle somme (o della prima rata) e/o la rimozione della violazione (esempio, dichiarazione integrativa) devono avvenire entro il termine perentorio del 31.03.2023.
Nel ravvedimento speciale rientrano le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e a periodi di imposta precedenti, diverse da quelle intercettabili dai controlli automatizzati (ex art. 36-bis ) e da quelle formali.
Restano escluse le dichiarazioni omesse, mentre vi rientrano le violazioni relative a dichiarazioni presentate al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione.
Ad esempio, sono ravvedibili:
- Le violazioni in tema di dichiarazione infedele (punite nella misura base con una sanzione dal 90% al 180% dell’imposta o delle ritenute ex artt. 1, 2 e 5 del D. Lgs 471/97);
- Le violazioni prodromiche alla dichiarazione, come quelle sulla fatturazione omessa/infedele ex art. 6, comma 1 del D. Lgs 471/97 (dal 90% al 180% dell’imposta) o per la detrazione Iva indebita ex art. 6, comma 6 D Lgs. 471/97 (90% dell’imposta);
- Le violazioni inerenti al controllo formale delle dichiarazioni, punite nella misura del 30% (indebite detrazioni d’imposta e deduzioni dall’imponibile)
Esso si differenzia dall’ordinario ravvedimento operoso per la circostanza che le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo, a prescindere da quando è stata commessa la violazione, inoltre è prevista la possibilità di versamento in 8 rate.
Il ravvedimento speciale è consentito sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese quelle di cui all’art. 36-ter del DPR 600/73. In questi casi resta da valutare l’opportunità di accedere alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.
Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione d cui all’art. 13, del decreto legislativo 18/12/1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo d’imposta e degli interessi con decorrenza dal 31.03.2023.
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