Le cronache dell’anno 2021 hanno portato all’attenzione dei cittadini la vicenda legata agli avvisi di accertamento esecutivi, che il Comune di Andria ha spedito, per il pagamento delle somme dovute per all’anno 2015 a titolo di IMU e TASI, per le quali si ricorda era stato frazionato il periodo di imposta e applicata a ciascuna frazione un’aliquota diversa.
In particolare, l’aliquota dell’IMU applicata nel 2015 dal Comune è stata pari allo 0,76 per cento per la frazione dell’anno compresa tra il 1° gennaio 2015 e il 31 agosto 2015 ed allo 0,86 per cento per la frazione dell’anno compresa tra il 1° settembre 2015 e il 31 dicembre 2015.
Sulla possibilità di una diversa imposizione tributaria in un unico anno d’imposta è stato inviato un esposto al Ministero dell’Economia e Finanze, per avere chiarimenti su quanto avvenuto. La questione è stata sollevata anche dinnanzi al T.A.R. Puglia, Sezione III, con un giudizio conclusosi con la sentenza n. 397 del 21 marzo 2018. In sostanza, si è precisato che le aliquote approvate tardivamente conservano la loro validità, ma sarebbero state efficaci solo a far data dal successivo anno d’imposta.
Il Comune di Andria, con gli avvisi di accertamento emessi, non si è allineato a tale interpretazione, richiedendo ai contribuenti una differenza di imposta discendente dall’applicazione della maggiore aliquota.
Lo studio Cassetta ha proposto varie istanze avverso il Comune di Andria, dapprima con istanze di autotutela e accertamento con adesione, successivamente depositando ricorso dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari.
È proprio dinnanzi alla seconda che si è raggiunto un importante risultato, ove l’Ill.ma Commissione ha riconosciuto la fondatezza dei ricorsi presentati ripristinando il diritto dei contribuenti, che si vuole condividere con il pubblico.
SENTENZA CTP DI BARI DEL 02.12.2021