Il “sovraindebitamento” è lo stato di grave crisi debitoria che può interessare un qualsiasi debitore non assoggettabile alle ordinarie norme concorsuali; parliamo di :
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Consumatori,
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Lavoratori autonomi,
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Piccole imprese (sotto i limiti per il fallimento),
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Enti del terzo settore,
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Persone fisiche non soggette a liquidazione giudiziale (ex fallimento).
Nei confronti di questi debitori sono state poste a disposizione delle procedure per le quali è possibile beneficiare grazie alla Legge 3/2012.
Tra queste procedure ritroviamo la liquidazione controllata che consiste nella liquidazione del patrimonio di un debitore sovraindebitato al fine di soddisfarne i creditori. Questa procedura potrebbe però concludere con l’esdebitazione del debitore verso tutti i debiti residui.
COME AVVIENE LA PROCEDURA.
L’apertura della procedura è disciplinata dagli articoli 268-277 e presenta sostanziali differenze in base a chi deposita la richiesta al tribunale :
- se depositata dal debitore, la domanda deve essere presentata tramite l’Organismo di Composizione della Crisi senza l’assistenza di un difensore ma con allegata una relazione che esponga una valutazione sulla documentazione in aggiunta e che illustri anche la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- se depositata dal creditore, la domanda non deve essere presentata tramite l’OCC, ma richiede l’assistenza di un difensore;
- se in assenza di una domanda l’art. 270 CCII ,che regola gli aspetti procedurali, stabilisce inoltre che il Tribunale dopo aver verificato i presupposti fissati dagli artt. 268 e 269 può dichiarare con sentenza ed autonomamente l’apertura della liquidazione controllata.
In seguito all’apertura viene nominato da parte del tribunale un giudice delegato e un liquidatore tramite il quale verrà dato ordine al debitore di depositare documenti contabili e fiscali entro 7 giorni . Successivamente verrà poi ordinata la consegna dei beni e la pubblicazione della sentenza nel Registro delle imprese.