LEGGE DI BILANCIO 2026 – PRINCIPALI MISURE

IPER AMMORTAMENTO

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riguardo alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria,

  • è maggiorato nelle seguenti misure: 
180% per gli investimenti fino a € 2,5 milioni
100% per gli investimenti oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni
50% per gli investimenti oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni
  • in relazione agli investimenti in beni prodotti in uno degli Stati dell’UE/SEE, effettuati dall’1/01/2026 al 30/09/2028, in:
  • beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui all’allegato IV e all’allegato V annessi alla medesima Legge di bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’art. 30, co. 1, lett. a), n. 2), del D.lgs. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riguardo all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, co. 1, lett. b) (moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell’UE, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%) e c) (moduli prodotti negli Stati membri dell’UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’UE con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0%), del D.L. 181/2023.

La maggiorazione del costo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’art. 1, co. 446, della Legge di bilancio 2025.

 

Imprese escluse dal beneficio §  imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 267/1942, dal D.lgs. 14/2019 o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

§  imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Condizione per la spettanza del beneficio Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Beneficio §  per accedervi, l’impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili;

§  è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.

Realizzo del bene o sua destinazione a strutture estere Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazioneovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

ULTERIORI DISPOSIZIONI:

  • modalità attuative: sono stabilite con decreto ministeriale, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e di eventuali ulteriori documenti atti a dimostrare la spettanza del beneficio;
  • determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2026: è effettuata senza tener conto delle disposizioni in esame;
  • GSE: provvede alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell’agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica.
OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO

Viene modificato il co. 2-bis dell’art. 3 del D.L. 16/2012 al fine di innalzare da € 1.000 a € 5.000 il limite dell’importo unitario delle operazioni superato il quale i soggetti non obbligati alla fatturazione (commercianti al dettaglio, prestatori di servizi di trasporto di persone, gestori di locali di somministrazione di cibi e bevande, ecc.) e le agenzie di viaggio e di turismo,devono effettuare una comunicazione all’Agenzia Entrate relativamente alle singole operazioni per le quali i pagamenti ricevuti per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo da parte di soggetti stranieri che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato sono effettuati in contanti.

BONUS ZES UNICA

Il credito d’imposta di cui all’art. 16 del D.L. 124/2023:

  • viene esteso agli anni 2026, 2027 e 2028;
  • viene esteso alle zone assistite delle regioni Marche e Umbria;
  • è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o investimenti immobiliari realizzati dall’1/01/2026 al 31/12/2028 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di € 100 milioni;
  • è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di € 2.300 milioni per l’anno 2026, € 1.000 milioni per l’anno 2027 e € 750 milioni per l’anno 2028.

 

FRUIZIONE DEL BONUS PER GLI ANNI 2026, 2027 E 2028:

  • operatori economici:
  • comunicano all’Agenzia Entrate dal 31/03/2026 al 30/05/2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1/01/2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31/12/2026, dal 31/03/2027 al 30/05/2027 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1/01/2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31/12/2027 e dal 31/03/2028 al 30/05/2028 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1/01/2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31/12/2028;
  • quelli che hanno presentato la comunicazione, inviano, a pena di decadenza dell’agevolazione, dal 3/01 al 17/01 degli anni 2027, 2028 e 2029, all’Agenzia Entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata;
  • comunicazione integrativa:
  • reca, altresì, l’indicazione dell’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative e-fatture e degli estremi della certificazione prevista dal D.M. 17/05/2024;
  • indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata;
  • modelli di comunicazione: sono approvati con Provv. dell’Agenzia, il quale rende noti anche altri aspetti;
  • rispetto dei limiti di spesa: a tal fine, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale resa nota con Provv. dell’Agenzia;
  • norma di chiusura: per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni in esame, si applicano le disposizioni di cui al citato D.M. 17/05/2024.

BONUS ZLS

Le disposizioni di cui all’art. 13, co. 1, del D.L. 60/2024 (Credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS), si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dall’1/01/2026 al 31/12/2028.

Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, relativo ai suddetti investimenti è concesso nel limite di spesa di € 100 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

 

FRUIZIONE DEL BONUS:

  • operatori economici:
  • comunicano all’Agenzia Entrate dal 31/03/2026 al 30/05/2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1/01/2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31/12/2026, dal 31/03/2027 al 30/05/2027 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1/01/2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31/12/2027 e dal 31/03/2028 al 30/05/2028 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1/01/2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31/12/2028;
  • quelli che hanno presentato la comunicazione, inviano,a pena di decadenza dall’agevolazione, dal 3/01 al 17/01 degli anni 2027, 2028 e 2029, all’Agenzia Entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata;
  • modelli di comunicazione: sono approvati con Provv. dell’Agenzia Entrate;
  • rispetto del limiteannuale di spesa: a tal fine, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione moltiplicato per la percentuale resa nota con Provv. dell’Agenzia.