Il Decreto Sostegni-ter del 27.01.2022 ha introdotto limiti alla possibilità di successiva cessione dei crediti derivanti da bonus fiscali edilizi.
Come ben sappiamo l’art. 121 del D.L. 34/2020, comma 1, consente al contribuente – in riferimento alle spese sostenute per interventi che fruiscono dei bonus fiscali edilizi elencati al comma 2 del medesimo articolo (Bonus ristrutturazioni, Ecobonus ordinario o Super-Ecobonus, Sismabonus ordinario o Super-Sismabonus, Bonus facciate, Impianti fotovoltaici, Colonnine veicoli elettrici), di monetizzare il credito fiscale tramite una delle seguenti opzioni:
- sconto in fattura concesso direttamente dalle imprese e/o dai professionisti;
- cessione del credito a terzi (qualsiasi soggetto).
Prima del nuovo intervento legislativo si prevedeva, in entrambi i casi, che il cessionario del credito potesse a sua volta cederlo ad altri soggetti senza limiti, dando vita a un vero e proprio mercato “secondario” dei crediti per i bonus fiscali edilizi.
Le nuove norme (art. 28 del D.L. 4/2022) limitano la facoltà di successiva cessione, come segue:
- in caso di sconto in fattura: l’impresa o professionista che concede lo sconto in fattura può cederlo ad altro soggetto (qualsiasi soggetto), il quale tuttavia non può a sua volta cederlo ad altri (dovrà pertanto usufruirne compensandolo con le imposte dovute);
- in caso di cessione del credito: il cessionario del credito (cioè il soggetto che acquista il credito) non può a sua volta cederlo ad altri (dovrà pertanto usufruirne compensandolo con le imposte dovute).
VIGENZA DELLE NUOVE NORME
L’art. 28 del D.L. 4/2022, prevede:
- al comma 2, che i crediti che alla data del 07/02/2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni “possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione”. In pratica, a giudizio di chi scrive, dal tenore della disposizione si evince che tutte le opzioni comunicate all’Agenzia entrate entro il 07/02/2022 compreso possano essere oggetto di un ulteriore passaggio, a prescindere dal percorso fatto in precedenza, e quindi anche se si tratti di crediti già oggetto di più passaggi successivi (si attendono chiarimenti);
- al comma 3, la nullità dei contratti stipulati in violazione delle nuove norme.
PROROGA DEL TERMINE ULTIMO
Nella tarda serata del 4 febbraio l’agenzia delle entrate ha emanato il Provvedimento n 37381 con il quale si proroga:
- dal 7 febbraio 2022 al 17 febbraio 2022 il termine precedentemente al quale vanno inviate le comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022,
- dal 7 febbraio al 7 marzo 2022 quello prima del quale vanno inviate le comunicazioni per le opzioni relative alla nuova agevolazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche
Conseguentemente, a decorrere rispettivamente dal 17 febbraio 2022 e dal 7 marzo 2022 è possibile effettuare esclusivamente una cessione ad altri soggetti.
Per approfondimenti si invita a prendere contatti con lo studio attraverso i canali dedicati.