L’impresa è commerciale se l’associazione non è democratica e partecipata

L’articolo 148 del Tuir, che al comma8, lettera c) descrive la natura di associazione dell’ente collettivo, che non produce redditi da attività commerciale, prevedendo  quale condizione per considerare non commerciali le attività svolte, che le associazioni debbano assicurare, nelle clausole statutarie come nel reale svolgimento dell’attività associativa, l’effettività dei principi di democraticità e partecipazione nel rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione e prevedendo per associati o partecipanti maggiori di età diritto di voto per la nomina degli organi direttivi dell’ente.

Dall’ordinanza del 1 gennaio 2023 della sezione tributaria della Corte di Cassazione, che si è occupata di un’associazione dilettantistica sportiva è emerso che:

sarebbe necessario solo accertare il mancato rispetto dei principi di democraticità e di partecipazione all’interno di un ente collettivo privato per disconoscerne la natura di associazione e applicare il regime tributario dell’impresa commerciale. 

Nel caso esaminato non vi era prova della pubblicizzazione delle assemblee tra gli associati e gli organi associativi, i quali non avevano disposto l’indizione della prima convocazione delle assemblee, che si svolgevano sostanzialmente in unica convocazione. Inoltre, era stata accertata la mancata partecipazione alle assemblee degli associati, ad eccezione di un gruppo ristretto, peraltro tutti facenti parte del direttivo.

Da ciò, la giurisprudenza ha già individuato numerosi indicatori del mancato rispetto di tali principi.

È stato considerato assente il principio di democraticità nel caso di scarsa partecipazione dei soci alla vita associativa e di concentrazione della capacità decisionale nella persona del presidente (Cassazione 25708/2020) o in caso di omessa convocazione degli associati quando bisognava assumere decisioni in assemblea (Cassa-zione 31427/2019) o ancora in caso di mancata dimostrazione da parte dell’associazione dell’effettivo e regolare svolgimento delle assemblee, di mancata indicazione delle generalità dei partecipanti e di adozione delle decisioni al di fuori dell’ambito assembleare (Cassazione 26365/2021).

 

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Dott. Cassetta Filippo