In via definitiva e ufficiale il decreto-legge n.84/2025 ( approvato da una “comfort letter” da parte della Commissione Europea ) apporta importanti cambiamenti fiscali per gli ETS e le imprese sociali (inscritte al RUNTS) a partire dal 1 gennaio 2026.
IN CHE COSA CONSISTONO LE NOVITA’?
1. Definita una distinzione tra Enti del Terzo Settore considerati commerciali e non sulla base di nuovi criteri. Saranno valutati come :
– non commerciali quegli enti aventi un ammontare di incassi maggiore da attività non commerciali rispetto ad attività commerciali (rilevanti ai fini IVA saranno soggette alla disciplina ordinaria IVA);
–commerciali quegli enti dove invece l’ammontare degli incassi in attività commerciali svolte risulta maggiore rispetto ai rispettivi in attività non commerciali.
2. Previsto un margine ammissibile di costi pari a circa il 6% fino ad un massimo di tre anni consecutivi.
3. Tutte le attività valutate come non commerciali saranno assoggettate al regime forfettario con coefficienti di redditività predeterminati che varieranno in base al tipo di attività.
4. L’anagrafe dell’ONLUS verrà disattivata lasciando a disposizione tre mesi per poter registrare sul RUNTS nella sezione rispettivamente più idonea.
5. Determinati dei vantaggi fiscali come:
Social bonus: È previsto un credito d’imposta pari al 65% per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50% per quelle effettuate da enti o società, destinate agli ETS che si occupano del recupero di immobili pubblici inutilizzati o di beni, mobili e immobili, confiscati alla criminalità organizzata.
Esenzione dall’imposta di bollo: Tutti gli ETS sono esonerati dal pagamento dell’imposta di bollo su atti, istanze, contratti, certificazioni e qualsiasi altro documento, sia in formato cartaceo che digitale.
Detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali:
- Le persone fisiche possono detrarre il 30% delle erogazioni liberali a favore degli ETS, fino a un massimo di 30.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
- La detrazione sale al 35% se i beneficiari sono organizzazioni di volontariato.
- Le società e gli enti, invece, possono dedurre dal reddito complessivo netto dichiarato un importo pari alle erogazioni effettuate, fino a un massimale del 10%.
Sono stati disposti dei controlli inerenti alle attività ETS ( in alcuni casi anche a livello straordinario) per poter accedere alle novità definite. I controlli saranno indirizzati a verificare :
- La sussistenza e permanenza dei requisiti inerenti all’iscrizione del RUNTS e dei rispettivi obblighi ;
- Il corretto impiego delle risorse poste a disposizione;
- Il perseguirsi delle finalità sociali e umanitarie dell’attività