Rottamazione quater

L’adesione alla nuova Definizione agevolata (c.d. “Rottamazione quater”) dovrà essere inviata telematicamente, dai soggetti interessati, entro il 30 aprile 2023, per
  • Carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se già oggetto di precedenti misure agevolative;
  • Multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributari o per violazione degli obblighi contributivi);
  • Carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione;
  • Recuperi degli aiuti di Stato;
  • Crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute seguito di provvedimenti e sentenze penali condanna;
  • Carichi delle Casse/Enti previdenziali di diritto privato;
  • Somme dovute agli enti locali.

 

Entro il 30 giugno 2023 l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà poi al contribuente una “Comunicazione
• di accoglimento della domanda, con indicazione delle somme dovute, delle scadenze di pagamento e dei moduli per il pagamento precompilati,
• oppure, in alternativa, di diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta.
L’importo dovuto potrà essere versato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023 oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni, con le prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023.
Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2% annuo.
Si ricorda, inoltre, che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della nuova previsione:
  • non potranno essere avviate nuove procedure cautelari o esecutive;
  • non potranno proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda;
  • sarà ammesso il rilascio del Durc;
  • il contribuente non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter (e potranno quindi essere disposti i rimborsi d’imposta senza attivazione della procedura di compensazione) e 48-bis D.P.R. 602/1973 (e potranno così essere effettuati i pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni);
  • sono sospesi i termini di pagamento derivanti dalle precedenti rateazioni, fino alla scadenza della prima o unica rata (31.07.2023);
  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda.

Il contribuente può presentare anche più istanze di Definizione agevolata in tempi diversi (ovviamente, sempre entro la scadenza del 30 aprile 2023). In questo caso:

  • se l’istanza è riferita ad altri carichi, l’ultima sarà considerata integrativa della precedente;
  • se l’istanza è riferita agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, l’ultima è considerata sostitutiva della precedente.
La domanda può essere presentata esclusivamente tramite pec, inviando l’apposito modello, solo nell’ambito dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati domanda, se la documentazione risulta corretta).

Per ulteriori informazioni si invita a prendere contatti con lo studio attraverso i canali dedicati.

Dott. Cassetta Filippo