Superbonus 110%: cosa succede in caso di vendita?

La Legge di bilancio 2024, in vigore dal 1 gennaio prevede un inasprimento della tassazione per le plusvalenze da cessioni di beni immobili agevolati con il superbonus.

In particolare, andranno inserite tra i redditi diversi ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati.

La nuova norma prevede che, chi vende un immobile che abbia beneficiato dei suddetti interventi (di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020), conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.

In tutti i casi in cui si è optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura, le spese di ristrutturazione, ai fini del calcolo della plusvalenza vengono considerate nel seguente modo:

  • per gli interventi realizzati tra i 5 e i 10 anni precedenti la vendita dell’immobile si considera solo il 50% del valore della ristrutturazione. Il prezzo di costruzione o di acquisto però deve essere rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
  • per gli interventi realizzati entro i 5 anni precedenti la vendita non si considera il valore della ristrutturazione.

In pratica, se un immobile, che non rientra nelle cause di esclusione, è stato ristrutturato con il 110% utilizzando la cessione del credito o lo sconto in fattura, viene venduto entro i 10 anni, aumenta la base imponibile su cui calcolare le imposte. Infatti, si presume che la ristrutturazione abbia fatto aumentare notevolmente il valore dell’immobile che quindi si differenzi notevolmente dal costo sostenuto per l’acquisto dello stesso e, non potendo considerare come onere accessorio le spese di ristrutturazione, la plusvalenza che ne deriva è più alta.

Infine si prevede che alle plusvalenze introdotte può applicarsi l’imposta, sostituiva dell’imposta sul reddito, del 26 per cento.

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti,

Dott. Cassetta Filippo