Tutte le novità del decreto lavoro: esonero contributivo, fringe benefit, incentivi alle assunzioni e trasparenza.

Sono molte le novità introdotte dal Decreto Lavoro, vediamo le principali.

Esonero parziale dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti

Per i periodi di paga dal 1 luglio 2023 al 31 dicembre 2023 vi è un esonero su una parte dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, ma resta fermo il calcolo delle prestazioni pensionistiche.

L’ulteriore riduzione dei contributi per IVS a carico degli stessi lavoratori dipendenti sarà pari al 4% da calcolarsi sulla retribuzione mensile, esclusa la tredicesima mensilità.

Fringe benefit fino a 3.000 euro per i dipendenti con figli

Innalzamento a 3.000 euro del limite di esenzione di beni e servizi solo per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Il decreto Lavoro subordina l’accesso al bonus potenziato al fatto che il lavoratore dichiari al proprio datore di lavoro il diritto, indicando il codice fiscale dei figli a carico.

Anche quest’anno nel nuovo limite sono ricomprese le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Incentivi alle assunzioni 

Sono dei benefici normativi o economici, che vengono riconosciuti ai datori di lavoro che decidono di assumere, senza essere obbligati per legge o tenuti in base a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, determinate categorie di persone, soprattutto lavoratori svantaggiati. Si tratta, dunque, di contributi pubblici che servono a sostenere la parte a carico del datore di lavoro del costo dei nuovi assunti.

Previsto un contributo ai datori di lavoro che assumono NEET iscritti al Programma Garanzia Giovani. Il provvedimento prevede il riconoscimento ai datori di lavoro di un bonus pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per l’assunzione di giovani NEET non inseriti in programmi formativi.

Il beneficio fiscale è concesso al datore di lavoro per 12 mesi, a fronte di assunzioni effettuate nel periodo compreso fra il 1° giugno e il 31 dicembre 2023 nei confronti di candidati registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (Garanzia Giovani).

Assunzione dei beneficiari dell’assegno di inclusione. La prima novità consiste nell’incentivo riservato ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’assegno di inclusione con contratto a tempo indeterminato, pieno o parziale, anche eventualmente in apprendistato. L’assegno di inclusione prende il posto del reddito di cittadinanza e, dunque, i beneficiari sono soggetti privi di occupazione. Il beneficio per il datore di lavoro che assume è costituito dall’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a suo carico per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite di 8.000 euro su base annua, da riparametrare su base mensile.

In particolare, l’assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale pieno o parziale da diritto ad un beneficio ridotto, pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un massimo di 12 mesi e nel limite del tetto di 4.000 euro annui, riparametrati su base mensile.
Se il datore di lavoro licenzia il beneficiario dell’assegno di inclusione nei 24 mesi successivi all’assunzione, non solo deve restituire l’incentivo fruito, ma è soggetto anche al pagamento delle sanzioni civili per omissione contributiva calcolate sul beneficio stesso. Curiosamente la norma prevede che la restituzione con aggravio di sanzioni non si applichi nell’ipotesi di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo. In realtà, queste sono le uniche ipotesi di licenziamento previste dal nostro ordinamento, fatta eccezione per il recesso in prova. In assenza di chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro si direbbe, dunque, che la restituzione del beneficio intervenga solo quando sia accertata in giudizio l’insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, oggettivo o soggettivo, del licenziamento; oppure, in tutte le ipotesi di recesso per mancato superamento del periodo di prova.
Per ottenere il nuovo incentivo per l’assunzione del percettore dell’assegno di inclusione il datore di lavoro deve inserire l’offerta di lavoro nel sistema informativo di nuova istituzione denominato SIIL, che mette in collegamento tutti gli attori del percorso di ricollocazione del lavoratore.
Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità. Un nuovo sostegno per le assunzioni, che si aggiunge a quelli già presenti, che al momento attuale agevolano le imprese che assumono lavoratori che rientrano in alcune specifiche categorie.

Viene proposto un bonus assunzioni disabili agli enti del terzo settore e alle organizzazioni che assumono, a tempo indeterminato, una persona con disabilità di età inferiore a 35 anni.

Le assunzioni devono avvenire necessariamente nell’arco di tempo che va dal 1 agosto 2022 al 31 dicembre 2023, e l’obiettivo è sostenere le organizzazioni nella valorizzazione delle competenze dei giovani a cui è dedicata la misura.

Il nuovo aiuto quindi si differenzia dalle agevolazioni attualmente previste perché non è rivolto alle imprese, ma solamente alle organizzazioni e associazioni che rientrano nelle categorie:

  • enti del terzo settore;
  • organizzazioni di volontariato, interessate alla trasmigrazione al RUNTS;
  • associazioni di promozione sociale, interessate alla trasmigrazione al RUNTS;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Trasparenza nei contratti

Semplificate le modalità con cui fornire alcune informazioni in merito alle condizioni applicabili al rapporto di lavoro. Alcune informazioni, infatti, non dovranno essere più indicate nella lettera di assunzione, l’obbligo si intenderà assolto mediante il riferimento normativo e/o della contrattazione collettiva. E’ quanto previsto dal decreto Lavoro per semplificare gli adempimenti previsti dal decreto Trasparenza.

Il decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) semplifica gli obblighi di informazione prevedendo che l’onere informativo relativo alle seguenti informazioni può ritenersi adempiuto con l’indicazione del riferimento normativo e/o della contrattazione collettiva, anche aziendale per :
  • la durata del periodo di prova;
  • il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro;
  • la durata del congedo per ferie nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore;
  • la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
  • l’importo iniziale della retribuzione;
  • la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno,
  • le informazioni, qualora il rapporto di lavoro non preveda un orario normale di lavoro programmato, riguardanti la variabilità della programmazione del lavoro;
  • gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti dal datore di lavoro;
Viene stabilito che il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
Infine, si semplifica anche l’art. 1 bis del D.Lgs. n. 152/1997 come modificato dal D.Lgs. n. 104/2022 e relativo agli ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati: in particolare, viene previsto l’obbligo da parte del datore di lavoro o il committente pubblico e privato di informare il lavoratore circa l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio ma solo qualora questi siano integralmente automatizzati e necessari a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.

 

Per ulteriori informazioni si invita a prendere contatti con lo studio attraverso i canali dedicati.

Dott. Cassetta Filippo