AGEVOLAZIONI GIOVANI “UNDER 36”

Nel Decreto Sostegni bis sono state inserite alcune disposizioni miranti ad agevolare gli acquisti della prima casa ad opera degli under 36.

Parliamo in particolare del:

    • Fondo di garanzia per i mutui per l’acquisto e ristrutturazione della prima casa;
    • Esenzioni impositive sull’acquisto. 

FONDO DI GARANZIA MUTUI 

Grazie al fondo, è lo Stato ad offrire ai cittadini garanzie per l’accensione di mutui ipotecari per l’acquisto – ovvero per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica – di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale prima casa.

CHI PUÒ FARNE RICHIESTA

      • giovani coppie (dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni);
      • nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
      • giovani di età inferiore ai 36 anni;
      • conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati

REQUISITI DI ACCESSO AL FONDO

Il richiedente, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli acquistati per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

L’immobile ad uso abitativo deve essere sito nel territorio nazionale, inoltre non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere le caratteristiche di lusso.

 Il mutuo ipotecario deve essere di importo non superiore a 250 mila euro, concesso dalla banca o intermediario finanziario che ha aderito all’iniziativa.

ESENZIONI IMPOSITIVE SULL’ACQUISTO

Potranno fruire dell’esenzione i giovani che acquistino immobili da adibire a prima casa, non abbiano ancora compiuto i 36 anni nell’anno di stipula del rogito per l’acquisto dell’immobile agevolato, a patto che abbiano un Isee inferiore ai 40.000 euro.

La misura prevede l’esenzione da

      • imposte di registro, ipotecarie e catastali ;
      • imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative;

Nel caso in cui la transazione sia soggetta ad Iva oltre all’esenzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è previsto un ristoro pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto, sotto forma di credito d’imposta attribuito agli acquirenti.

Il credito d’imposta potrà essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero potrà essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto. Potrà, inoltre, essere utilizzato in compensazione, ma in ogni caso non può essere richiesto a rimborso.

Per ulteriori approfondimenti e per una valutazione dei requisiti si invita a prendere contatti con lo studio attraverso i canali dedicati.

Dott. Cassetta Filippo