SANZIONATO OGNI PAGAMENTO IN CONTANTI DELLA RETRIBUZIONE

La Legge di Bilancio 2018 impone ai datori di lavoro e committenti di rendere ogni pagamento della retribuzione unicamente con modalità  tracciabile, inclusi acconti e anticipi (bonifico, assegni non trasferibili, etc.). In caso di violazione, il comma 913 prevede una sanzione amministrativa con importo da 1.000 a 5.000 euro; rispetto alle modalità di calcolo di quest’ultima, l’Ispettorato ha chiarito come deve essere calcolata ovvero in base al numero di mensilità in cui si è verificata la sanzione.  Ad esempio, nell’ipotesi in cui la violazione è avvenuta per due mensilità in relazione a cinque lavoratori, la sanzione è pari a importo 1.666,67 euro x 2).

Infatti la Cassazione si esprime in linea con l’orientamento già assunto dall’Ispettorato del lavoro: l’istituto del concorso formale di illeciti previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge 689/1981 e quello del reato continuato applicabile per le violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, che permette l’applicazione della sanzione nella misura massima del triplo di quella prevista per la violazione più grave, non sono invocabili per la sanzione introdotta dal comma 913, in quanto le condotte non sono riconducibili a una configurazione unitaria. Questo perché, come chiarito dalla giurisprudenza in più occasioni tale disciplina non è applicabile nei casi di più violazioni commesse con altrettante condotte e  nel caso di violazione della disposizione in esame, realizzata nel caso specifico attraverso erogazioni settimanali della retribuzione mediante denaro contante, appare evidente la sussistenza di una pluralità di violazioni.