Obblighi più stringenti nella gestione precoce delle crisi per l’organo di controllo che torna a essere destinatario delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati: Agenzia delle Entrate, Inps e Agenzia della Riscossione.
Di che si tratta
Gli avvisi Oggetto della segnalazione saranno i ritardi nei versamenti di contributi e imposte.
I professionisti che, di solito, formano l’organo di controllo dovranno valutare le informazioni e desumerne la capacità segnaletica della condizione di crisi.
L’omesso versamento di importi più significativi, perdurante dopo i 150 giorni, indica difficoltà che richiedono un’immediata investigazione.
Di fronte alla segnalazione l’organo di controllo dovrà chiedere agli amministratori (articolo 15 del D1 118), di riferire tempestivamente sulle iniziative intraprese per la soluzione del problema, piccolo o grande che sia. All’esito dell’informativa, valuterà l’adeguatezza delle azioni proposte, anche alla luce dei dati consuntivi e prospettici che l’assetto amministrativo e
contabile adottato dovrebbe rendere disponibili.
Segnalazioni entro 60 giorni
Il nuovo articolo 30-sexies del decreto 152/2021 stabilisce che le segnalazioni partiranno entro 60 giorni dall’avveramento delle seguenti condizioni:
- per l’Inps, ritardi oltre 90 giorni del pagamento di contributi per somme superiori al 30% di quelli relativi all’anno precedente e a 15mila euro, ridotti a 5mila se non ci sono dipendenti;
- per l’Agenzia delle Entrate, l’omesso versamento del debito Iva che emerge dalle comunicazioni periodiche (articolo 21-bis del decreto legge 78/2010) se supera i 5mila euro;
- per l’Agenzia della Riscossione, l’esistenza di crediti affidati, auto dichiarati o definitivamente accertati scaduti da più di 90 giorni e sopra 100mila, 200mila o 500mila euro rispettivamente per imprese individuali, società di persone, altre società.
Se la reazione degli amministratori non apparirà adeguata insisterà il ricorso alla composizione negoziata od altri strumenti di soluzione della crisi.
Attualmente dato lo slittamento dell’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza al 2023, l’allerta rimane solo interna e l’iniziativa di ricorrere alla nuova procedura di composizione negoziata della crisi spetta solo all’imprenditore.