Il decreto-legge Fisco-Lavoro, ha introdotto modifiche al testo unico sulla sicurezza sul lavoro, tra cui quelle della formazione dove sono stati introdotti nuovi obblighi.
A completare il quadro, è stato l’accordo Stato-Regione che ha finalizzato la disciplina organica dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, dove l’accordo stesso rappresenta un intervento volto a garantire uniformità, qualità e standardizzazione della formazione in tempi di durata, contenuti e dell’apprendimento, prestando attenzione alle responsabilità del datore di lavoro e delle figure della prevenzione.
Il Ministero del lavoro ha stabilito nuovi obblighi formativi per i datori di lavoro:
- Il datore di lavoro ha l’obbligo formativo di un corso della durata di 16 ore che mira a far acquisire le conoscenze per l’esercizio delle funzioni ex art.18 D. Leg.81/2008, accrescere la consapevolezza delle responsabilità e di promuovere una cultura aziendale della prevenzione.
- I contenuti obbligatori includono organizzazioni della prevenzione aziendale, valutazione dei rischi, gestione delle emergenze e vigilanza sull’attuazione delle misure di sicurezza.
Per quanto riguarda il lavoro delle imprese affidatarie operanti nei cantieri temporanei o mobili, è previsto un modulo integrativo obbligatorio di almeno 6 ore che mira a garantire l’acquisizione di competenze specifiche in contesti di alto rischio, in particolare per la redazione dei piani di sicurezza e la gestione dei rischi operativi di cantiere.
Tale formazione è richiesta entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo, con riconoscimento della validità dei corsi pregressi se conformi ai nuovi requisiti. Tale accordo avviene anche sulla figura del preposto di cui è titolare dell’:
- Intervento diretto in caso di comportamenti non conformi;
- Interruzione dell’attività lavorativa in presenza di rischi gravi o carenze nei mezzi.
A tal fine è previsto un corso di almeno 12 ore che mira a:
- Vigilanza e controllo operativo;
- Gestione delle non conformità;
- Comunicazione efficace in materia di sicurezza;
- Gestione delle emergenze.
Inoltre, è previsto un aggiornamento periodico obbligatorio. L’entrata in vigore dell’Accordo comporta un periodo transitorio articolato come segue:
- 12 mesi di regime transitorio, durante i quali è possibile avviare corsi secondo la normativa previgente;
- Termine finale per il completamento dei nuovi obblighi formativi dove è previsto un graduale adeguamento da parte di enti formativi, imprese, professionisti e consulenti del lavoro.
I corsi già effettuati in precedenza, resteranno validi se coerenti con i requisiti del nuovo Accordo.
Ecco la tabella riepilogativa per la formazione sugli eventuali corsi.
| SOGGETTO
COINVOLTO |
OBBLIGO FORMATIVO
|
DURATA
|
NOTE OPERATIVE | |
| Datore di lavoro | Corso obbligatorio su salute e sicurezza. | 16 ore | Da completare entro 24 mesi. | |
| Preposto | Corso specifico sulla vigilanza e gestione dei rischi. | 12 ore | Dopo la formazione generale e specifica lavoratori. | |
| Tutti i corsi | Verifica finale di apprendimento. | Prevista | Test scritto, colloquio o prova pratica | |


