GREEN PASS E LUOGHI DI LAVORO PRIVATI

Le nuove regole: adempimenti, sanzioni, vigilanza

La nuova disciplina valida dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello status di emergenza (salvo proroghe), si riferisce a tutti coloro che svolgono una attività lavorativa sia subordinata, sia autonoma, sia di formazione, sia gratuita.

Nelle imprese maggiori

E’ imposto l’obbligo ai lavoratori di “possedere ed esibire su richiesta” il green pass.

Le conseguenze civilistiche della mancata esibizione sono:

  • inibizione all’accesso in azienda;
  • assenza ingiustificata.

Non si potrà però applicare alcuna sanzione disciplinare e non potrà essere licenziato quel lavoratore.

Nei giorni di assenza, non matura il diritto a qualsiasi tipo di retribuzione né mensile né differita (TFR, 13.1, 14.a, ferie, ecc.).

Nelle imprese maggiori il lavoratore non può essere sospeso per un periodo determinato e resterà quindi lui arbitro della durata del periodo di assenza ingiustificata, nel senso che egli può tornare in azienda in qualsiasi momento, non appena entrato in possesso del green pass.

Nelle imprese minori

Nelle imprese minori, il legislatore ha attribuito al datore di lavoro la possibilità dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, questi può sospendere il rapporto di lavoro. In tal modo, non sarà più il lavoratore privo di green pass a decidere quando rientrare al lavoro, non potendo egli riprendere servizio fino alla scadenza della sospensione.

Sono ricompresi anche i dipendenti che operano all’interno delle aziende ed alle dipendenze di altri datori di lavoro “sulla base di contratti esterni”.

Sono esentati dall’obbligo di esibizione del green pass, ovviamente, i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro è il soggetto garante verso l’ordinamento del corretto adempimento delle nuove norme.

Egli ha il dovere di:

  •  impedire l’accesso e/o lo stazionamento in azienda al lavoratore sfornito di green pass;
  • adottare le misure organizzative necessarie per effettuare i controlli anche “a campione” e “ove possibile” al momento dell’accesso;
  • individuare “con atto formale” il soggetto competente al controllo dei green pass e della loro conformità alla legge nonché a rilevare le eventuali violazioni; non è previsto che tale soggetto debba essere necessariamente un dipendente, potendo anche trattarsi di soggetti esterni a ciò incaricati.

Le sanzioni amministrative

Il lavoratore privo di green pass cui venga impedito l’accesso in azienda o che, per tale ragione non si rechi al lavoro, come detto, sarà considerato assente ingiustificato senza però incorrere in sanzioni disciplinari per tale assenza.

Ma se quel lavoratore, contravvenendo le disposizioni di legge ed eventualmente eludendo i controlli, dovesse introdursi comunque in azienda, sarebbe passibile di sanzione amministrativa e a sanzione disciplinare secondo le disposizioni di legge e di contratto collettivo.

In caso di violazioni di tali obblighi (ossia se viene trovato in azienda un lavoratore sfornito di green pass o risulta che non siano stati predisposti i controlli) al datore di lavoro saranno applicate le sanzioni di cui all’art. 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (la solita sanzione amministrativa da 400 e 1000 euro, raddoppiabile in caso di reiterazione dell’illecito).

Il lavoratore non vaccinato ma in possesso di green pass

La qui descritta disciplina del green pass non deve indurre in errore nel ritenere che il lavoratore non vaccinato, ma in possesso del documento verde, possa essere liberamente adibito al lavoro. Il datore di lavoro, infatti, resta sempre responsabile della incolumità fisica dei propri dipendenti per cui deve evitare di esporli a rischi.

Per approfondimenti ed ulteriori precisazioni, si invita a prendere contatti con lo studio attraverso i canali dedicati.

Dott. Cassetta Filippo