ILLECITA LA DEDUZIONE DI COSTI RISULTANTI DA FATTURE ASSOLUTAMENTE GENERICHE

La sentenza n. 35469, depositata ieri, 27 settembre, costituisce un utile spunto per tornare a soffermare l’attenzione sugli effetti della generica indicazione, in fattura, delle operazioni eseguite.

Il legale rappresentante di una S.p.A. veniva condannato per il reato di dichiarazione infedele, ai sensi dell’articolo 4 D.Lgs. 74/2000. Ai fini del superamento della soglia per la configurazione del reato assumevano rilievo alcuni costi ritenuti non deducibili e la nuova valutazione delle rimanenze di magazzino.

Più precisamente:

  • venivano ritenuti indeducibili costi per euro 581.666,67 relativi ad alcune fatture ritenute prive dei requisiti di certezza, inerenza e competenza,
  • le rimanenze di magazzino venivano valutate al valore indicato nel libro giornale, inferiore a quello riportato sia nel bilancio che nella dichiarazione dei redditi, senza tuttavia verificare l’effettiva giacenza di magazzino.

La questione giungeva quindi dinanzi alla Corte di Cassazione, che, nell’analizzare la questione, ha evidenziato alcuni aspetti particolarmente rilevanti, soprattutto con riferimento all’indeducibilità di costi risultanti da fatture generiche e prive dei requisiti di legge.

Nel caso in esame, infatti, una fattura risultava essere stata preceduta da un documento di trasporto ritenuto non idoneo a giustificare l’effettiva esistenza delle prestazioni, di importo rilevante, in considerazione della totale assenza di precisi riferimenti, nemmeno riportati in fattura.

I Giudici di merito avevano quindi evidenziato quanto fosse lontana dalla prassi commerciale l’emissione di un documento senza alcun riferimento alle quantità e alle qualità dei beni venduti, rendendo peraltro impossibile, per l’acquirente, un controllo delle merci ricevute. Il tutto senza considerare il mancato rispetto dei requisiti di legge per l’emissione della fattura e l’irregolarità dei documenti di trasporto, che, tra l’altro, non indicavano nemmeno il luogo di destinazione delle merci, le modalità di trasporto e le firme del conducente.

La mancata indicazione dei dati previsti in fattura, o la loro eccessiva genericità sono spesso oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, indipendentemente dall’eventuale rilevanza penale della condotta.

Distogliendo l’attenzione dai profili penali, e concentrando l’analisi sulle sanzioni amministrative-tributarie, giova tuttavia ricordare come la sentenza della stessa Corte di Cassazione, n. 1468/2020, nel citare la giurisprudenza comunitaria (Corte Ue, Causa C-516/14) abbia ricordato che “l’amministrazione finanziaria non si può limitare all’esame della sola fattura, ma deve tener conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, come emerge, d’altronde, dalla direttiva 2006/112/Ce, articolo 219, che assimila alla fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale”.

La produzione di contratti o di altri documenti, pur potendo sanare eventuali carenze informative della fattura, non sono però sempre idonei a giustificare la deducibilità dei costi e la detraibilità dell’Iva.

In merito a quest’ultimo punto può essere citata un’altra recente pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 10274/2020, con la quale è stato ribadito che la produzione in giudizio di un contratto di appalto “può essere al più idonea a dimostrare la regolarità formale della fattura oggetto di lite, ma non può condurre, ex se, a ritenere rispettato il precetto dell’articolo 109 Tuir”.

Ai fini della deducibilità dei costi, infatti, il contribuente ha l’onere di provare l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto d’impresa, non potendo limitarsi a dimostrare che la spesa sia stata correttamente contabilizzata: è necessario, quindi, che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della spesa.

Dott. Cassetta Filippo